(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 novembre 1996) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE (Omissis). Decreta: E' approvata l'integrazione al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1996 Registro 2, foglio 120 INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 DICEMBRE 1983, N. 46. Art. 1. Integrazione all'art. 20 del Regolamento 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 20 sono aggiunti i seguenti commi: "11. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su piu' reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate puo' affidare uno o piu' di tali reparti, perche' lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel Registro degli esercenti il commercio e che abbia svolto per almeno due anni nell'ultimo quinquennio l'attivita' di vendita quale titolare, o dipendente qualificato, o coadiutore familiare in un'impresa in possesso dell'autorizzazione amministrativa relativa al settore merceologico interessato, dandone immediata comunicazione all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa originaria. 12. Il gestore del reparto separato di vendita deve fare denuncia dell'esercizio dell'attivita' alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e presentare all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all'art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 13. Il reparto separato di vendita deve essere concentrato in una zona dell'esercizio commerciale univocamente individuata ed avere accesso esclusivamente attraverso l'entrata dell'esercizio medesimo. Tali requisiti vanno documentati in apposita planimetria dei locali in scala 1:100, da allegare all'atto della comunicazione. L'area complessivamente destinabile a reparti separati non puo' superare il cinquanta per cento (50%) della superficie totale autorizzata dell'esercizio commerciale. 14. Qualora l'organo competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa originaria verifichi l'assenza di uno o piu' dei presupposti e requisiti soggettivi e oggettivi previsti adotta, entro 30 giorni dalla comunicazione, un provvedimento motivato di diniego. 15. La fattispecie dei reparti separati non costituisce un caso di subingresso".